Eco/Sisma Bonus 110%

Una grande opportunità per la tua casa da cogliere insieme.


Sappiamo molto bene che l’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Per l'Ecobonus e il Sismabonus potenziati al 110%, il decreto Rilancio parla di "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021".


Domanda

Per i lavori, meglio attendere il 1° luglio o si può già iniziare?

Si possono già cominciare i lavori contando sugli sgravi, perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva del pagamento.


Vediamo quali sono i lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al 110%:

  • lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (l’agevolazione ordinaria è del 50%);
  • lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (l’agevolazione ordinaria è del 70% su case singole e del 75% nei condomìni);
  • lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (l’agevolazione ordinaria è dell’80% su case singole e del 85% nei condomìni);
  • spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3.

Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.


Vediamo quali sono gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, ovverosia lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici:

  • cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017);
  • caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:
    • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
    • i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
    La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.
  • altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.

Chi beneficia del superbonus?

  • Superbonus al 110% per le prime e seconde case in condominio su interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • Superbonus al 110% per le singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
  • Superbonus al 110% per le seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica